Gli adempimenti degli Intermediari Finanziari in caso di cessazione o di perdita requisiti oggettivi

 
 
Quando un intermediario finanziario cessa la propria attività o, come nel caso delle holding perde i requisiti di prevalenza dell’attività finanziaria (ex art. 10, comma 10 del DLgs 141/2010), è necessario svolgere alcune attività che consentono la “chiusura” della sua posizione presso le apposite sezioni dell’Anagrafe Tributaria.
Dalla data di cessazione dell’attività…
Entro la fine del mese successivo: è necessario inviare l’ultima comunicazione mensile contenente la cessazione dei rapporti qualora ancora attivi.
 
Entro 30 giorni: è necessario effettuare la comunicazione di cessazione della PEC al Registro Elettronico degli indirizzi - mediante Entratel o Fisco online - in base allo specifico tracciato COMETA_REI. Sia in caso di perdita dei requisiti soggettivi, sia in caso di cessazione semplice o per confluenza in operatore non finanziario, è necessario valorizzare il campo "luogo di tenuta della contabilità”.
NB: nel caso di cessazione della holding per perdita dei requisiti ex DLgs 141/2010 art. 10 comma 10 l’intermediario deve inviare una autocertificazione all'ufficio Dati Enti Esterni, sottoscritta dal legale rappresentante che attesti, “che per la suddetta società è venuto meno l’obbligo di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari di cui all’art. 7 DPR 605/73, non essendosi verificati, in base ai dati degli ultimi due bilanci consecutivi approvati, i requisiti previsti dall’art. 10, comma 10 del D.lgs. 141/2010”.
L'accoglimento della richiesta di cancellazione è subordinata all'esito positivo delle attività istruttorie. La casella PEC deve rimanere attiva almeno 30 giorni dalla comunicazione di cessazione. Passati i 30 giorni può essere mantenuta attiva per altri scopi o essere chiusa.
In questo lasso temporale l’intermediario deve rispondere ad eventuali indagini finanziarie che dovessero pervenire via PEC.
Entro 90 giorni: è necessario verificare se sia necessario inviare la Comunicazione Integrativa Annuale (CIA) per l’anno in corso (vale a dire 1° gennaio al momento della chiusura dell’intermediario).
Dopo 90 giorni: si può dismettere la propria utenza SID (FAQ AdE 21/10/2016).
E’ importante sottolineare che l’utenza SID, così come la casella PEC, sono necessarie per la “lettura” di eventuali esiti di elaborazione e la successiva risposta. E’ quindi opportuno ponderare la tempistica di dismissione.
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Nadia Pezzoni, Atena, 26/03/2018